Non è esattamente ciò per cui il Comitato Nazionale di Bioetica si è battuto per anni, ma l’apertura presso gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Largo Treves 2 a Milano di uno sportello per depositare le “attestazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari” rappresenta per tutti noi cittadini, milanesi e non, un primo importantissimo passo verso il riconoscimento dei nostri diritti. Ed è significativo, a mio parere, che la data prescelta per l’apertura di questo sportello che porta alla ribalta un tema a noi particolarmente caro, quello del testamento biologico appunto, sia avvenuta proprio in data 11 novembre ovvero nel giorno di San Martino, il patrono delle cure palliative!
Nello specifico è possibile, come specificato nella delibera del’11 luglio u.s., per qualsiasi residente del Comune di Milano, compilare il modulo del testamento biologico e depositarlo presso lo specifico sportello che dal prossimo anno (gennaio 2014) sarà trasferito definitivamente nella Casa dei Diritti che il Comune di Milano aprirà in Via De Amicis 10. Il cittadino che vorrà usufruire di questa possibilità potrà indicare le proprie volontà come esplicitato nell’articolo 3 della delibera:
1. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestano:
a. l’esistenza di una o più tipologie di dichiarazioni di cui all’art. 1, comma 1;
b. il luogo di avvenuto deposito di tali dichiarazioni;
c. se nominati dal dichiarante, i dati anagrafici ed i recapiti di uno o più fiduciari, che hanno il compito di collaborare all’attuazione delle dichiarazioni anticipate sui trattamenti sanitari, nel caso in cui il dichiarante divenga incapace di comunicare consapevolmente con i medici, e delle altre dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso di decesso;
d. se nominati dal dichiarante, i dati anagrafici dei soggetti autorizzati ad estrarre copia delle dichiarazioni presso l’ufficio comunale preposto alla loro conservazione, fino ad un massimo di tre persone.2. Nelle dichiarazioni deve essere fatta espressa menzione:
a. delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace;
b. dell’assenza di alcuna delle responsabilità di cui all’art. 9 in capo al Comune specificatamente sottoscritta dal dichiarante;
c. della presenza di copia del documento di identità, ad esse allegato.3. La dichiarazione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dai fiduciari, se nominati, e dai soggetti autorizzati ad estrarre copia delle dichiarazioni, se nominati, recante la loro accettazione dell’incarico.
4. La sottoscrizione del fiduciario può avvenire davanti all’impiegato comunale, all’atto della consegna della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in caso contrario, il Comune deve farsi carico di comunicare ai soggetti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell’avvenuto deposito della dichiarazione che attesta la loro nomina da parte del dichiarante.
5. La sottoscrizione in calce alla suddetta dichiarazione non dovrà essere autenticata.
La dichiarazione può essere altresì cancellata o modificata mediante la consegna di altra dichiarazione che sostituisca la precedente in qualsiasi momento il cittadino lo desideri. L’accesso al Registro delle dichiarazioni è consentito al dichiarante e al fiduciario o agli altri soggetti designati dal dichiarante ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) ma anche al medico curante e al Responsabile della struttura sanitaria presso la quale si trovasse il cittadino in una condizione di perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile (vedi art. 7).
Date queste considerazioni, pur non essendoci ancora una legge nazionale che dia valore legale al testamento biologico, questo modulo sembrerebbe proprio essere il primo fondamentale passo per garantire il rispetto delle proprie volontà anche in materia di fine vita. Per quanto possa dunque sembrare restrittivo il campo di applicazione di queste attestazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, essendo fatto esplicito riferimento ai prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, va riconosciuto l’importante passo compiuto dal Comune di Milano, che precede il Parlamento sulla strada dell’attuazione dei diritti della persona recependo quanto scritto nell’articolo 32 della Costituzione Italiana: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario”.
A tutti coloro che si sono battuti in questi anni per vedere garantiti i propri diritti con particolare riferimento al principio di autodeterminazione non resta che andare in Largo Treves 2 e iscriversi al Registro depositando, finalmente in luogo appositamente predisposto a tal fine, le proprie attestazioni anticipare di volontà sui trattamenti sanitari.
Io lo farò! E tu…?