Il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) disciplina all’art. 83, le detrazioni e deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore. In particolare:
Il versamento delle erogazioni liberali in denaro deve essere stato eseguito mediante strumenti “tracciabili” (versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
Il Decreto MLPS 28 novembre 2019 ha individuato le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione/deduzione, stabilendo i criteri e le modalità per valorizzarli ai fini dell’agevolazione.
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Per quanto riguarda le donazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa finalizzate a interventi di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, il Decreto stabilisce l’applicazione dell’art.27 della L. 133/1999, perciò:
• le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
• le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all’esercizio d’impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85).
Non è previsto alcun limite all’importo deducibile e ai fini Irap tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
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Per poter beneficiare di queste agevolazioni sarà necessario procedere alla donazione tramite mezzi di pagamento tracciabili quali:
• assegni;
• bonifici postali o bancari;
• bollettini postali;
• carte di credito, carte di debito o prepagate e bancomat.
Sono quindi esclusi tutti i versamenti effettuati mezzo contante.