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Biotestamento e DAT

Redigere un testamento biologico significa fare una scelta libera e volontaria che sancisce il diritto di ciascuno a vivere la propria vita con dignità, anche nella sofferenza. Questa conquista di civiltà è stata possibile grazie all’approvazione della legge 219/2017, che per la prima volta in Italia ha disciplinato la volontà individuale su come essere curati anche quando non si può più guarire, attraverso la stesura delle disposizioni anticipate di trattamento.
Il biotestamento può essere redatto in varie modalità, VIDAS ha predisposto un modello DAT compilabile utile come guida per la stesura del documento.

Cos’è il testamento biologico

 

Il testamento biologico è un atto scritto nel quale ciascuna persona maggiorenne, nel pieno delle facoltà mentali, può esprimere le proprie volontà in merito ai trattamenti che intende ricevere o rifiutare. Ciò nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità ad esprimere il proprio consenso o dissenso alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche celebrali irreversibili e invalidanti.

La parola testamento è presa in prestito dal linguaggio giuridico, ma con una distinzione molto importante rispetto al testamento tradizionale: infatti il biotestamento esprime le volontà del testatore in merito a ciò che potrebbe capitare quando è ancora in vita e non nel post mortem. Proprio per evitare confusione o fraintendimenti, invece di usare i termini comunemente noti “testamento biologico” o “biotestamento” dovremmo invece parlare di “disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, che vengono redatte quando ancora in salute (mentre nella fase di malattia la legge contiene l’apposito articolo 5 che parla della pianificazione condivisa delle cure).

Una scelta libera

Una scelta libera e consapevole di cui beneficiano:

Nonostante questi numerosi vantaggi, ancora oggi sono poche le persone che provvedono alla stesura del biotestamento. Da una ricerca commissionata da VIDAS a Focus Management nel 2019 è emerso che solo tre persone su dieci si sono poste il problema di pianificare il proprio fine vita, pur essendoci una predisposizione al testamento biologico. Questo a dimostrazione di quanto sia ancora difficile affrontare questo argomento, soprattutto a causa di una certa reticenza a trattare il tema del fine vita quando si è ancora in buona salute.

Biotestamento in 3 minuti

Puoi saperne di più su questo prezioso strumento nel nostro breve video.

Lo Sportello BiotestamentoLo Sportello Biotestamento

Come redigere un testamento biologico e dove depositarlo

Il testamento biologico può essere redatto in diverse modalità:

Qualora le condizioni fisiche siano compromesse e non sia possibile procedere alla redazione di un testo scritto, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o tramite qualunque dispositivo consenta alla persona di comunicare. Allo stesso modo possono essere modificate, revocate o rinnovate in qualsiasi momento.

Qualunque sia il mezzo utilizzato per redigerli, i testamenti biologici conservati presso notai, comuni, strutture sanitarie competenti e consolati italiani all’estero vengono poi trasmessi e inseriti nella Banca dati nazionale delle DAT, attivata il 1° febbraio 2020.  Il disponente, il fiduciario eventualmente da lui nominato e il medico che ha in cura il disponente possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT attraverso autenticazione SPID o CNS.

Cosa scrivere nel biotestamento

Innanzitutto, è bene specificare che per redigere il testamento biologico occorre che la persona, al momento della redazione, sia nel pieno delle proprie facoltà ed esprima le proprie volontà in piena libertà. Il contenuto del testamento biologico è libero e può comprendere, oltre alle disposizioni relative alle cure desiderate o meno nel fine vita, anche le disposizioni in merito all’espianto dei propri organi o all’utilizzo della propria salma per scopi scientifici, così come indicare il tipo di sepoltura desiderata (inumazione/cremazione).

Inoltre, per essere valido il biotestamento deve contenere:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e data della sottoscrizione;
  2. uno o due testimoni che controfirmino il testamento;
  3. indicazione di uno o due fiduciari (non obbligatoria ma raccomandata);
  4. un testo scritto in maniera chiara e semplice, per evitare equivoci nell’interpretazione.

Nella compilazione del testo, ci sono due elementi fondamentali da sottolineare: l’eventuale nomina del fiduciario e l’acquisizione di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte in merito al rifiuto o al consenso di determinati trattamenti sanitari. Vediamole nel dettaglio.

La nomina del fiduciario

La legge 219/2017 auspica (pur non istituendo un obbligo) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio testamento biologico, deleghi un fiduciario, ovvero una persona in cui pone massima fiducia. Il fiduciario si assume la responsabilità di interpretare le volontà contenute nelle disposizioni anticipate e può prendere decisioni in nome e per conto del firmatario del testamento biologico. Egli ha quindi il potere, in accordo con il medico, di dare attuazione alle disposizioni lasciate dalla persona interessata.

Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario: potrebbe essere sia un familiare sia una persona non legata al malato da vincoli giuridici o familiari. Se la malattia è già in corso, è verosimile e auspicabile che la designazione ricada su una persona che abbia una solida continuità di rapporto affettivo con chi sottoscrive il testamento biologico.

La relazione medico-paziente e il consenso informato

Nella legge è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato, nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.

Il medico e l’équipe possono rifiutarsi di accedere alle volontà del paziente, in accordo con il fiduciario, solo nei seguenti casi:

Per ulteriori informazioni sulla tematica del biotestamento puoi consultare questi approfondimenti:

Il nostro sportello biotestamento

Ascolta le parole di chi si è rivolto al nostro sportello biotestamento per redigere le proprie DAT

Scarica il modello DATScarica il modello DAT

Dal 27 novembre 2019, VIDAS ha aperto un servizio di consulenza gratuita sul biotestamento a cura di un medico VIDAS e di uno psicologo esperto in cure palliative, aperto a individui o famiglie che hanno necessità di un confronto sulle scelte che riguardano le dichiarazioni anticipate di trattamento.

Il servizio è gratuito e aperto al pubblico. La consulenza si svolge in modalità digitale o in presenza a seconda della preferenza degli utenti. Per fissare un appuntamento si prega di scrivere a biotestamento@vidas.it o chiamare lo 02 725 111.

Sul territorio

Inoltre, il Comune di Milano mette a disposizione dei cittadini uno sportello nella sede di via Larga, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, per la consegna in busta chiusa delle disposizioni anticipate di trattamento unitamente alla fotocopia di un documento d’identità.

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