Lo sportello VIDAS offre gratuitamente informazioni chiare sulla Amministrazione di Sostegno e supporto concreto nella gestione delle pratiche burocratiche per chi è interessato all’attivazione di questo utile strumento giuridico.
L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico pensato per tutelare le persone fragili – anche temporaneamente – che non sono in grado di provvedere da sole ai propri interessi, a causa di malattie, disabilità o perdita di autonomia.
È flessibile, modulabile secondo le esigenze del caso concreto e può essere richiesto anche dal diretto interessato, dai parenti e dagli operatori dei servizi pubblici.
✔ ricevere informazioni chiare e comprensibili sulla Amministrazione di Sostegno
✔ essere accompagnati nei primi passi della procedura: dalla modulistica ai documenti necessari
✔ ottenere supporto nella gestione delle pratiche burocratiche
✔ aiutare nell’individuazione, se necessario, di professionisti esterni abilitati
Lo sportello Amministrazione di Sostegno VIDAS è rivolto a chi si prende cura di un caro, a chi vive una condizione di fragilità o di solitudine, a chi vuole prepararsi per tempo, tutelando il proprio futuro con consapevolezza.
VIDAS può offrire supporto per risolvere un problema imminente o per sciogliere dubbi sul futuro, prospettando soluzioni praticabili.
Lo sportello è attivo su appuntamento, in presenza o da remoto, telefonicamente o su Teams.
Una persona dell’Ufficio Legale VIDAS sarà disponibile a offrire supporto personalizzato.
Sono disponibili linee guida pratiche per orientarsi anche in autonomia.
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 6/2004 e disciplinata dall’art. 404 e seguenti del Codice civile.
Risponde all’esigenza di trovare uno strumento modulabile a tutela delle persone deboli, meno invasivo rispetto all’interdizione e all’inabilitazione.
L’amministratore di sostegno è la figura che si occupa di affiancare una persona (il beneficiario) che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di determinati atti, che non è più in grado di svolgere da sola.
L’amministratore di sostegno è quindi una presenza importante in momenti delicati dal punto di vista umano, sanitario ed economico.
Viene largamente utilizzata a tutela delle persone anziane, quando non riescono più a occuparsi dell’amministrazione del proprio patrimonio, ma la casistica è ampia.
A titolo non esaustivo: persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche (patologie psichiatriche, ritardo mentale, malattia di Alzheimer, abuso di alcol e droghe ma anche shopping compulsivo e ludopatia). Oppure persone affette da infermità fisiche (ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, patologie tumorali).
L’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione sono strumenti diversi a protezione della persona, in progressiva gradazione.
Tale soggetto può essere di conseguenza affiancato da un curatore oppure rappresentato da un tutore legale o da un amministratore di sostegno.
L’interdizione (art. 414 c.c.) è prevista a tutela del maggiore d’età e del minore emancipato che si trovino a vivere in condizioni di abituale infermità mentale, tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi. Ha come conseguenza l’ablazione totale della capacità di agire della persona interdetta. Un tutore, nominato dal tribunale, lo sostituirà nel compimento di tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Pertanto, gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto dopo la pubblicazione della sentenza di interdizione possono essere annullati.
L’inabilitazione (art. 415 c.c.) è, invece, prevista a tutela del maggiore d’età infermo di mente, il cui stato non è però talmente grave da dar luogo all’interdizione. Mira a proteggere anche coloro che, per prodigalità o per uso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti, espongono sé stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Un curatore, nominato dal tribunale, avrà il compito di assistere l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quelli definiti di ordinaria amministrazione continueranno ad essere validamente posti in essere dal solo inabilitato.
No, per la presentazione del ricorso (domanda) di amministrazione di sostegno non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Il Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario.
La domanda (ricorso), da depositarsi in Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, può essere presentata da:
La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria” e valorizzando in primo luogo l’eventuale designazione già effettuata dal beneficiario stesso.
In mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso (un coniuge, un parente per esempio o anche un soggetto terzo di propria fiducia attingendo da appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari).
In media la prima udienza viene fissata entro due mesi dalla presentazione della domanda.
Si tratta di un procedimento esente da contributo unificato, ma soggetto a diritti forfettari di € 27,00 da pagare necessariamente attraverso il canale Pago Pa.
Sì, l’amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
Trattasi di un incarico tendenzialmente gratuito, ma è previsto che il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, possa liquidare in favore dell’amministratore un’equa indennità, oltre a rimborsi delle spese sostenute.
Sì:
a) contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello;
b) contro il decreto della corte d’appello può essere proposto ricorso per Cassazione.
Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. È opportuno rivolgersi ai rispettivi organismi consolari o all’ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.