Redigere un testamento biologico significa fare una scelta libera e volontaria che sancisce il diritto di ciascuno a vivere la propria vita con dignità, anche nella sofferenza. Questa conquista di civiltà è stata possibile grazie all’approvazione della legge 219/2017, che per la prima volta in Italia ha disciplinato la volontà individuale su come essere curati anche quando non si può più guarire, attraverso la stesura delle disposizioni anticipate di trattamento.
Il biotestamento può essere redatto in varie modalità, VIDAS ha predisposto un modello DAT compilabile utile come guida per la stesura del documento.
Il testamento biologico è un atto scritto nel quale ciascuna persona maggiorenne, nel pieno delle facoltà mentali, può esprimere le proprie volontà in merito ai trattamenti che intende ricevere o rifiutare. Ciò nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità ad esprimere il proprio consenso o dissenso alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche celebrali irreversibili e invalidanti.
La parola testamento è presa in prestito dal linguaggio giuridico, ma con una distinzione molto importante rispetto al testamento tradizionale: infatti il biotestamento esprime le volontà del testatore in merito a ciò che potrebbe capitare quando è ancora in vita e non nel post mortem. Proprio per evitare confusione o fraintendimenti, invece di usare i termini comunemente noti “testamento biologico” o “biotestamento” dovremmo invece parlare di “disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, che vengono redatte quando ancora in salute (mentre nella fase di malattia la legge contiene l’apposito articolo 5 che parla della pianificazione condivisa delle cure).
Da un punto di vista normativo, la Legge 219 del 2017 stabilisce in modo chiaro il valore vincolante delle DAT: i componenti dell’équipe sanitaria sono tenuti a rispettare alla lettera le indicazioni espresse dalla persona, e considerarle nel percorso di cura.
Il rispetto delle volizioni dell’assistito o dell’assistita costituisce un preciso dovere normativo e professionale, dal quale è possibile discostarsi solo nei casi espressamente previsti dalla legge: quando le DAT risultano palesemente incongrue, come nel caso in cui si vieti una cura temporanea per un trauma risolvibile, o non corrispondenti alla condizione clinica attuale, oppure qualora siano divenute disponibili nuove terapie, imprevedibili al momento della stesura del documento.
La redazione e la consegna del biotestamento sono totalmente gratuite per legge: l’articolo 4, comma 6 della Legge 219/2017, ne sancisce infatti la completa esenzione dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa, consentendo a cittadini e cittadine di depositare il documento senza alcun costo.
Le uniche ed eventuali spese, di natura del tutto opzionale, si verificano esclusivamente se ci si avvale dell’assistenza a pagamento di professionisti privati, come l’onorario di un notaio o una notaia qualora si scelga la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La compilazione del testamento biologico è un atto volontario e consapevole di cui beneficiano:
Nonostante questi numerosi vantaggi, ancora oggi sono poche le persone che provvedono alla stesura del biotestamento. Sebbene già nel 2019 un’indagine commissionata da VIDAS a Focus Management evidenziasse che solo tre persone su dieci si erano poste il problema di pianificare il proprio fine vita, le rilevazioni ufficiali del Ministero della Salute e dell’Associazione Luca Coscioni mostrano che il divario tra intenzione e azione resta ampio: ad oggi infatti, meno dell’1% della popolazione italiana ha concretamente formalizzato e depositato le proprie DAT. Questo a dimostrazione di quanto sia ancora difficile affrontare questo argomento, soprattutto a causa di una certa reticenza a trattare il tema del fine vita quando si è ancora in buona salute.
Puoi saperne di più su questo prezioso strumento nel nostro breve video.
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), altresì note come testamento biologico, si redigono per iscritto, via video o con dispositivi assistivi e si depositano gratuitamente in comune, all’ASL o al consolato, oppure tramite notaio. La validità legale è subordinata all’inserimento del documento nella Banca dati nazionale del Ministero della Salute.
Nel dettaglio, il testamento biologico può essere redatto e depositato attraverso quattro modalità principali:
Qualora le condizioni fisiche siano compromesse e non sia possibile procedere alla compilazione di un testo scritto, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o tramite qualunque dispositivo consenta alla persona di comunicare. Allo stesso modo possono essere modificate, revocate o rinnovate in qualsiasi momento.
Qualunque sia il mezzo utilizzato per redigerli, i testamenti biologici conservati presso notai, comuni, strutture sanitarie competenti e consolati italiani all’estero vengono poi trasmessi e inseriti nella Banca dati nazionale delle DAT, attivata il 1° febbraio 2020. La persona disponente, il fiduciario o la fiduciaria eventualmente nominati e chi ha in cura il disponente possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT attraverso autenticazione SPID o CNS.
Il testamento biologico non implica necessariamente l’intervento del notaio: è sufficiente comporre le proprie DAT tramite una semplice scrittura privata e consegnarla di persona al proprio comune di residenza. Questa modalità garantisce da sola pieno valore legale al documento, senza bisogno di autentiche, intermediari o firme di professionisti.
Innanzitutto, è bene specificare che per scrivere il testamento biologico occorre che la persona, al momento della redazione, sia nel pieno delle proprie facoltà ed esprima le proprie volontà in piena libertà. Il contenuto del testamento biologico è libero e può comprendere, oltre alle disposizioni relative alle cure desiderate o meno nel fine vita, anche le disposizioni in merito all’espianto dei propri organi o all’utilizzo della propria salma per scopi scientifici, così come indicare il tipo di sepoltura desiderata (inumazione/cremazione).
Inoltre, per essere valido il biotestamento deve contenere:
Nella compilazione del testo, ci sono due elementi fondamentali da sottolineare: l’eventuale nomina della persona fiduciaria e l’acquisizione di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte in merito al rifiuto o al consenso di determinati trattamenti sanitari. Vediamole nel dettaglio.
La legge 219/2017 auspica (pur non istituendo un obbligo) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio testamento biologico, deleghi un fiduciario o una fiduciaria, ovvero una persona in cui pone massima fiducia, che si assuma la responsabilità di interpretare le volontà contenute nelle disposizioni anticipate e può prendere decisioni in nome e per conto di chi firma il testamento biologico.
Il fiduciario o la fiduciaria ha quindi il potere, in accordo con l’équipe medica, di dare attuazione alle disposizioni lasciate dalla persona interessata.
Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire questo ruolo: potrebbe essere sia un o una familiare sia una persona non legata alla persona malata da vincoli giuridici o familiari. Se la malattia è già in corso, è verosimile e auspicabile che la designazione ricada su chi ha una solida continuità di rapporto affettivo con chi sottoscrive il testamento biologico.
Nella legge è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra pazienti e medici che si basa sul consenso informato, nel quale si incontrano l’autonomia decisionale e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità.
La persona che ha espresso la volontà di rifiutare un trattamento sanitario o di interromperlo deve vedere rispettata la propria decisione da parte di chi la segue dal punto di vista medico. In questi casi, la legge prevede l’esenzione da responsabilità civile o penale per la scelta compiuta nel rispetto della volontà della persona.
Come anticipato, tuttavia, le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario o la fiduciaria, esclusivamente nei casi previsti dalla legge:
– se le DAT sono incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del o della paziente;
– se sussistono terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, che possano offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Per ulteriori informazioni sulla tematica del biotestamento puoi consultare questi approfondimenti:
Ascolta le parole di chi si è rivolto al nostro sportello biotestamento per redigere le proprie DAT.
Dal 27 novembre 2019, VIDAS ha aperto un servizio di consulenza gratuita sul biotestamento a cura di un medico VIDAS e di uno psicologo esperto in cure palliative, aperto a individui o famiglie che hanno necessità di un confronto sulle scelte che riguardano le dichiarazioni anticipate di trattamento.
Il servizio è gratuito e aperto al pubblico. La consulenza si svolge in modalità digitale o in presenza a seconda della preferenza degli utenti. Per fissare un appuntamento si prega di scrivere a biotestamento@vidas.it o chiamare lo 02 725 111.
Inoltre, il Comune di Milano mette a disposizione dei cittadini uno sportello nella sede di via Larga, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, per la consegna in busta chiusa delle disposizioni anticipate di trattamento unitamente alla fotocopia di un documento d’identità.
“Testamento biologico” (o biotestamento) è l’espressione più conosciuta e utilizzata nel linguaggio comune, mentre “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT) è la dicitura legale introdotta in Italia dalla Legge 219 del 2017. Entrambi indicano lo stesso documento attraverso il quale una persona può esprimere le proprie volontà sulle terapie future.
Scopri di più sulla differenza tra testamento biologico e DAT
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sono un atto con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere esprime le proprie volontà sui trattamenti sanitari da accettare o rifiutare in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi. Attraverso le DAT è possibile nominare anche un fiduciario o una fiduciaria che rappresenti la persona interessata nelle relazioni con i medici.
Per scoprire come stilarle passo dopo passo, puoi leggere la guida dettagliata sulle disposizioni anticipate di trattamento e come farle.
La pianificazione condivisa delle cure (PCC), disciplinata dall’articolo 5 della Legge 219/2017, è un percorso di dialogo continuo tra paziente ed équipe sanitaria. Se le DAT vengono redatte in via preventiva da una persona sana, la PCC si attiva quando è già presente una patologia cronica, evolutiva o a prognosi infausta e consiste nel definire insieme un piano terapeutico che rispetti le volontà del paziente o della paziente man mano che la malattia progredisce, vincolando l’équipe al suo rispetto qualora la persona dovesse perdere la capacità di esprimersi.
Scopri cos’è e come funziona la pianificazione condivisa delle cure
L’accanimento terapeutico consiste nella somministrazione di trattamenti sanitari sproporzionati e/o gravosi rispetto all’obiettivo clinico, che non offrono alcun reale beneficio alla persona malata e ne prolungano soltanto il processo del fine vita.
Con le DAT è possibile prevenire queste situazioni dichiarando preventivamente il proprio rifiuto espresso a specifici interventi, come la rianimazione cardiopolmonare prolungata, la ventilazione meccanica o la nutrizione/idratazione artificiale imposte in fasi terminali e irreversibili.
Per capire meglio l’equilibrio tra consenso informato, cure palliative e tutela legale della dignità, puoi consultare la guida completa su accanimento terapeutico, consenso informato e DAT.